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STATUTO



TITOLO I°: DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata -

L’associazione denominata “Civiltà Contadina”, associazione nazionale per la valorizzazione della biodiversità, è un’associazione di promozione sociale di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede -

L’associazione Civiltà Contadina ha sede a Cesena (FC). Il mutamento della sede associativa all’interno del Comune non comporta variazioni nello statuto.

Articolo 3 - Scopi dell'associazione e strumenti -

L’associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di contribuire alla diffusione di una nuova “civiltà contadina”, favorire un modello di vita attento alla salute, all’utilizzo corretto delle risorse naturali, alla salvaguardia dell’ambiente e della sua biodiversità, alla valorizzazione delle proprie radici. Per il raggiungimento dei propri fini, l’associazione si propone di favorire:

- La costituzione di una “rete di custodi di semi”;

- La costituzione di frutteti storici riproducendo vecchie varietà rinvenute sul territorio;

- La riproduzione e l’allevamento di razze animali storiche da cortile;

- La promozione e la diffusione della “rete delle scuole di ecologia all’aperto” (RISEA).

- La realizzazione di una banca dati e un archivio vivente delle specie animali e vegetali custodite dai soci. Le attività svolte dall’associazione sono realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.


TITOLO II°: SOCI, MODALITA' DI RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Articolo 4 - Soci -

Sono membri dell’associazione coloro che ne condividono gli scopi e si impegnano a perseguirli, come specificato all’art. 3. Possono essere soci anche le associazioni, per tramite di un rappresentante espressamente nominato, senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione. Tutti i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote associative annuali. Chiunque voglia aderire all'associazione deve: presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione; dichiarare di accettare le norme dello statuto; versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; ricoprire le cariche associative se maggiorenni; partecipare all’assemblea, con diritto di voto se maggiorenni. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo anche nel caso in cui il socio: danneggi moralmente e materialmente l'associazione; sia causa di disordini e dissidi tra i soci. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa comunicazione scritta. Il socio ha tempo trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.


TITOLO III°: ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea Generale di Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell’art. 3.


Articolo 7 - Assemblea Generale di Soci -

L’Assemblea Generale di Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. L’Assemblea Generale di Soci è composta dai soci in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro il 31 maggio dell’anno successivo; nomina i membri del Consiglio Direttivo; delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’associazione. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti gli associati.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, mentre quelle dell’assemblea straordinaria sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati presenti. Ad ogni socio spetta un solo voto. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall’Assemblea Generale di Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L’eletto che, dopo l’elezione, rinuncia alla nomina, è sostituito da colui che nella graduatoria segue l’ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decade dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea Generale di Soci deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale di Soci; predisporre lo schema di bilancio; nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario; deliberare sulle domande di nuove adesioni; provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea Generale di Soci; promuovere raccolte di fondi; pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Nel caso in cui al Presidente siano delegati tutti i poteri del Consiglio, egli dovrà relazionare periodicamente al Consiglio stesso sul suo operato.

Articolo 9 - Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea Generale di Soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.


TITOLO IV°: PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10 - Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 11 - Risorse economiche -

L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: quote associative annuali; contributi degli aderenti e/o di privati; contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche; convenzioni con enti pubblici; eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 12 - Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 maggio dell’anno successivo il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale di Soci. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 13 - Libri dell’associazione -

L’associazione ha il compito di tenere: il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea Generale di Soci; il libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il libro degli associati; ogni altro libro prescritto dalla legge.

Tutti i libri sociali potranno essere liberamente consultati dai soci, previa richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo.


TITOLO V°: SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Articolo 14 - Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti aventi finalità affini a quelle perseguite dall’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.


TITOLO VI°: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

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